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Counseling Day 2023


 
Ci sono due aree della riforma del mercato del lavoro che ci riguardano direttamente: quella sui contratti, le cui linee principali sono delineate in un documento appena pubblicato e quella sugli ammortizzatori sociali. Di seguito uno stralcio del documento sui contratti contenente le parti più significative per le Partite IVA:

(…) sono introdotte norme volte a presumere, salvo prova contraria, il carattere coordinato e continuativo (e non autonomo e occasionale) della collaborazione tutte le volte che essa duri complessivamente più di sei mesi nell’arco di un anno, da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività imprenditoriale), e comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso il committente.

(…)

Rimangono comunque escluse da tali prestazioni, così come lo sono dalla disciplina del progetto, le collaborazioni professionali realizzate con professionisti iscritti ad albi, per attività riconducibili almeno in misura prevalente all’attività professionale contemplata dall’albo in discorso.


Partiamo dal fondo.

E’ inaccettabile la solita riproposizione dualistica professioni ordinistiche e non ordinistiche. E’ noto che posizioni di fatto subordinate sono diffuse presso attività ordinistiche (giornalisti, architetti, avvocati, medici etc.) quanto presso attività non ordinistiche (pubblicitari, formatori, designer, informatici, ricercatori, grafici, consulenti di vario tipo).

Quale principio giustificherebbe questa differenza? Le professioni ordinistiche sono semplicemente professioni nate prima, che hanno avuto modo di organizzarsi, creare alcune difese dalla concorrenza (sempre più insufficienti a garantire protezioni, e non per effetto delle liberalizzazioni) e costruire alcuni privilegi, tuttora inalterati, come quello di gestire in autonomia il proprio welfare, con costi drasticamente inferiori a quelli imposti ai professionisti delle aree più nuove (è mai possibile che la contribuzione pensionistica obbligatoria preveda versamenti del 27% per i non ordinisti e la metà per gli ordinisti?). E’ incredibile che questa impostazione duale venga riproposta in una riforma del mercato del lavoro che nasce proprio per contrastare i dualismi.

Vediamo ora i criteri che individuerebbero le “false partite Iva”. Sono due: monocommittenza e “fruizione di una postazione di lavoro presso il committente”. Questo secondo criterio è nuovo e sostituisce il concetto di dipendenza economica, adoperato nelle vecchie proposte, ora riconosciuto controverso.

Ma davvero questo nuovo criterio è necessario e sufficiente a individuare le finte partite Iva? E come potrà essere applicato?

Un professionista può essere inserito organicamente in una struttura organizzativa e non avere alcuna postazione lavorativa stabile, perché il suo lavoro si svolge prevalentemente a distanza. Paradossalmente questo é vero soprattutto nelle nuove professioni basate sul web, le sole interessate dalla riforma, e non molte professioni più tradizionali ( es. medici a partita iva che devono prestare la loro attività presso strutture ospedaliere). La gran parte delle situazioni di abuso potranno facilmente eludere questa misura. La conclusione è che il criterio è insufficiente.

Viceversa ci sono attività (es. nella gestione di banche dati) in cui è necessario lavorare presso il cliente, oppure la disponibilità di una postazione può essere una facility proposta ai fornitori, che, in assenza di altri elementi (coordinamento gerarchico, orari prestabiliti, sotto posizione disciplinare…) non è sufficiente a individuare una posizione di subordinazione. La norma tuttavia lascia la possibilità di prova contraria.

L’ultima obiezione è sull’applicazione. C’è un cambiamento radicale nell’impostazione dell’azione per l’eliminazione degli abusi, viene meno uno dei principi che avevano ispirato la precedente proposta, ovvero la possibilità di individuare le “false partite Iva” a partire da condizioni oggettive riscontrabili con l’uso di banche dati fiscali-contributive, senza ricorrere ad attività ispettive. Per poter verificare la “fruizione di una postazione di lavoro presso il committente” è invece ineludibile un’azione di controllo specifica. A questo punto perché non considerare un mix di più criteri, come già prevede la giurisprudenza?

Sulla riforma degli ammortizzatori sociali non esistono ancora documenti di riferimento, ma solo ampie “indiscrezioni” comparse sulla stampa. Secondo queste indiscrezioni essa comporterà l’introduzione di un sussidio di disoccupazione per tutti i lavoratori, e saranno introdotti aumenti contributivi per reperire le risorse di copertura.

Prima di procedere lungo questa direzione occorre tuttavia definire i criteri che individuano lo status di disoccupato di un professionista autonomo. Continuerà ad essere necessario chiudere la partita Iva per essere considerati disoccupati? E’ evidente che questa non può essere la risposta, la chiusura della partita iva è una misura drastica, a cui si arriva quando si rinuncia a rientrare nel mercato del lavoro.

Infine le risorse.

Non è proponibile un nuovo aumento dei contributi. Come abbiamo dimostrato nella nostra proposta, esistono margini per rimodulare i versamenti contributivi, riducendo quelli sulla pensione a favore di un’assicurazione contro la disoccupazione (e la malattia). E’ bene ricordare che l’insieme della pressione fiscale-previdenziale è al momento per la nostra categoria più elevata che per tutti gli altri lavoratori, autonomi e dipendenti. Un ulteriore aggravio sarebbe solo una spinta aggiuntiva ad abbandonare il campo.

titolo: Riforma lavoro e partite IVA
autore/curatore: Anna Soru
fonte: ACTA
data di pubblicazione: 16/03/2012
tags: riforma lavoro, partite iva, elsa fornero

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